Una delle domande che ci rivolgono
frequentemente i nostri assistiti riguarda l'obbligo o meno di pagare le
"tasse" sul risarcimento ottenuto. In altre parole, le somme
percepite a titolo di risarcimento sono soggette a tassazione ai fini delle
imposte sui redditi? Per rispondere a questa domanda è necessario distinguere
le cosiddette "voci di danno" e cioè a che titolo sono state
riconosciute le somme che compongono il risarcimento, in quanto l'imponibilità
delle stesse dipende dalla loro natura. Infatti l'art. 6, comma 2 del TUIR
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi) spiega che devono essere sottoposte a
tassazione solo quelle somme corrisposte a titolo risarcitorio che abbiano
funzione integrativa o sostitutiva del reddito, cioè quelle che riguardano il
cosiddetto "lucro cessante" e che quindi integrano mancati guadagni.
Per rendere più comprensibile la risposta
possiamo dire che il risarcimento può essere distinto in due categorie
principali, "danno patrimoniale" e "danno non
patrimoniale". Alla prima categoria appartengono il danno emergente e
il "lucro cessante". Il danno emergente riguarda le spese
effettivamente sostenute a causa dell'incidente come ad esempio i costi per
riparare l'auto o la bicicletta, l'acquisto di medicine, le visite mediche, i
costi di eventuali fisioterapie, ecc. Per "lucro cessante" si intende
invece il presunto guadagno che si è perso nel periodo nel quale non abbiamo
potuto svolgere il nostro lavoro, ad esempio minori vendite o perdita di ordini
e commesse.
Alla seconda categoria, quella del danno non
patrimoniale, appartiene il risarcimento dovuto per il danno fisico, sia per i
giorni di "inabilità" conseguenti all'accadimento, che per
l'eventuale grado di "invalidità permanente" riscontrato (trauma
cervicale, frattura, menomazione della funzionalità di un arto, ecc.) anche se
dil ieve entità. A questa categoria appartengono anche il danno morale
(sofferenza, angoscia o patema d'animo patiti in conseguenza del sinistro) o il
danno esistenziale (perdita di opportunità).
Quindi solo le somme risarcite a titolo di "lucro
cessante" assumono natura di reddito (il risarcimento in questo caso è una
forma di compensazione del reddito che è venuto meno a causa dell'impossibilità
di lavorare) e sono soggette a tassazione. Va precisato però che, sempre secondo
quanto prescritto dall'art. 6 del TUIR, sono escluse da tassazione le somme
liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte anche se riconosciute
in sostituzione o per le perdita di reddito.
Per tutte le altre voci invece non si tratta
di un "guadagno", ma di un risarcimento per spese che il danneggiato
è stato costretto a sopportare o per ricompensare un danno subito (danno
fisico, danno morale, danno esistenziale, ecc.) il cui ristoro viene
quantificato in un somma di denaro.
E' chiaro che per una corretta valutazione
delle eventuali somme da riportare nella dichiarazione dei redditi nei casi
concreti è sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista o a chi ci
assiste per la dichiarazione dei redditi, al fine di valutare quali siano le
somme che devono essere dichiarate e sulle quali pagare eventuali imposte.
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