Una delle domande che ci rivolgono
frequentemente i nostri assistiti riguarda l'obbligo o meno di pagare le
"tasse" sul risarcimento ottenuto. In altre parole, le somme
percepite a titolo di risarcimento sono soggette a tassazione ai fini delle
imposte sui redditi? Per rispondere a questa domanda è necessario distinguere
le cosiddette "voci di danno" e cioè a che titolo sono state
riconosciute le somme che compongono il risarcimento, in quanto l'imponibilità
delle stesse dipende dalla loro natura. Infatti l'art. 6, comma 2 del TUIR
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi) spiega che devono essere sottoposte a
tassazione solo quelle somme corrisposte a titolo risarcitorio che abbiano
funzione integrativa o sostitutiva del reddito, cioè quelle che riguardano il
cosiddetto "lucro cessante" e che quindi integrano mancati guadagni.