venerdì 13 dicembre 2013

Colpo di frusta: i giudici smentiscono le Assicurazioni

Quel colpo di frusta “che non si risarcisce più”: i giudici smentiscono gli assicuratori che, col “nuovo sistema” sono gli unici che lucrano sui risarcimenti.

Già si è detto sulle pagine di Professione Carrozziere dell’ art. 32 commi 3 ter e quater l. 27 2012. Si tratta della normativa sulle “liberalizzazioni” interpretata e applicata dalle imprese assicurative come se “per legge” gli esiti del colpo di frusta fossero diventati “non più risarcibili”.
Ovviamente la “legge” non ha certo fatto scomparire dal novero delle malattie tabellate la distrazione del rachide cervicale o lombare o meglio i suoi postumi permanenti.

sabato 16 novembre 2013

Buca sul marciapiede. Risarcita dal Comune

Una signora inciampava e cadeva sul marciapiede a causa di una buca lasciata aperta. E' accaduto in un Comune della provincia di Venezia. La vittima del sinistro si è rivolta ad Assistudio di Mirano (VE) per essere assistita nelle pratica per il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta. Malgrado alcune iniziali contestazioni da parte della Compagnia di assicurazione circa la mancanza della cosiddetta "insidia", in quanto la buca si trovava proprio nel bel mezzo del marciapiede e sempre secondo l'assicurazione poteva facilmente essere vista ed evitata, foto e testimonianze prodotte da Assistudio hanno portato ad un esito positivo della richiesta e alla liquidazione del risarcimento dovuto.

domenica 21 aprile 2013

Risarcibile il danno anche senza accertamenti strumentali!

Sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1443/12: la legge è chiara, se il medico legale riconosce il danno permanente, questo deve essere liquidato anche senza accertamenti strumentali.
Anche la sentenza del Giudice di Pace di Padova ribadisce il concetto che la disposizione dell’art. 139 della Legge 27/2012 non può essere intesa nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente se la lesione non è stata accertata con esami strumentali ma risulta comunque comprovata da accertamento medico legale.
Nel caso trattato, il Giudice chiarisce che si deve ritenere prevalente la norma dell’art. 3 quater che prevede che il danno biologico, complessivamente considerato, venga accertato in via “strumentale o in via alternativa, ma parimenti valida, “visivamente” attraverso la visita medico legale. Da questo ne consegue che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato ( e quindi risarcito ) dal medico legale senza necessità di alcun specifico esame strumentale.

martedì 26 marzo 2013

Corte Europea boccia accordi tra assicurazioni e carrozzieri

La Corte di Giustizia Europea boccia gli accordi tra Compagnie di Assicurazione e riparatori perchè giudicati anticoncorrenziali. E in Italia ?
Con un comunicato stampa la Federcarrozzieri informa che decidendo la causa C-32/11 Allianz Hungaria Biztosito Zrt e a. / Gazdasagi Versenyhivatal, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito, a tutela dei danneggiati - assicurati per la R.C. auto che gli accordi sui prezzi per la riparazione dei veicoli assicurati conclusi tra le società di assicurazioni e le officine di riparazione hanno natura anticoncorrenziale.
Ne consegue che tali accordi sono vietati in quanto, per loro natura, risultino dannosi al buon funzionamento della normale concorrenza.

Il colpo di frusta non viene più risarcito? Falso!

La nuova normativa entrata in vigore con il decreto liberalizzazioni non nega affatto la risarcibilità del trauma al rachide cervicale, ma richiede semplicemente che tali lesioni vengano accertate attraverso esami strumentali come, ad esempio, le radiografie che solitamente vengono eseguite già nei primi esami svolti al Pronto Soccorso.
E' importante che questi esami, soprattutto da parte degli operatori di Pronto Soccorso vengano fatti con particolare attenzione onde evidenziare chiaramente il tipo di lesione subita. In caso di incidente o infortunio, oggi più che mai è bene essere assistiti da un esperto di risarcimento danni. Gli Studi 2M del Veneto sono a disposizione per ogni consulenza e assistenza in caso di risarcimento.

lunedì 25 marzo 2013

Assicurazioni: accesso agli atti


La normativa in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevede il diritto dei contraenti, assicurati e danneggiati di accesso agli atti nei confronti delle Compagnie di assicurazione in relazione ai procedimenti che li riguardano. (Decreto ministeriale n. 191 del 29/10/2008 e “Codice delle Assicurazioni”, art. 149 comma 1). In particolare si può chiedere copia di:
denunce di sinistro dei soggetti coinvolti rapporto di Autorità intervenute sul luogo del sinistro
dichiarazioni testimoniali (con esclusione dei dati anagrafici dei testimoni)
perizie sui danni materiali (autovettura, bicicletta, beni personali, ecc.)
perizie medico legali relative al richiedente
preventivi e fatture riguardanti il veicolo o le cose danneggiate
quietanze di liquidazione