martedì 2 dicembre 2014

Incidente con donna incinta? Risarcimento a rischio.

Sembra un'assurdità ma purtroppo non lo è. La tanto discussa legge 27 del 2012 ha introdotto nuovi criteri per la risarcibilità dei danni derivanti da incidenti stradali di "lieve entità". In particolare è stato modificato l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni così da prevedere che le lesioni di lieve entità (come ad esempio il trauma del rachide cervicale o lombare o la frattura di una costola) "che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente". In parole povere se non c'è un accertamento eseguito con strumenti come ad esempio le radiografie che generalmente si eseguono al Pronto Soccorso subito dopo l'incidente, non viene riconosciuto il diritto ad essere risarciti per quello che riguarda la cosiddetta "invalidità permanente". 
Queste norme, introdotte forse troppo frettolosamente per assecondare le Compagnie assicurative nel loro continuo tentativo di ridurre sempre di più i risarcimenti per i danneggiati, non hanno tenuto conto che vi possono essere alcuni soggetti che non possono sottoporsi ad un esame con i raggi X. Tra questi l'esempio della donna in gravidanza che non può sottoporsi alle radiografie e quindi si vedrebbe negato il diritto, riconosciuto ad altri, di ottenere un equo risarcimento. Una chiara ed iniqua disparità di trattamento che va a ledere i diritti della donna, in un momento così delicato come quello della gravidanza, ma in generali anche di altri soggetti. Purtroppo i parlamentari che hanno votato questa norma non hanno voluto tener conto che il risarcimento del danno biologico vede il suo naturale accertamento attraverso la visita del medico legale che, con la sua competenza e preparazione è chiamato a verificare la nature e l'entità del danno a prescindere da esami strumentali eseguiti spesso da radiologi del Pronto Soccorso che, seppur valenti, tendono a verificare l'esclusione di gravi danni, come le fratture, che non a ricontrare l'esistenza di danni "lievi". In attesa forse vana che il Parlamento provveda ad una cancellazione di queste norme che stanno creando evidenti disparità di trattamento preso atto che gli esami strumentali non possono da soli determinare l'esistenza o meno di un danno seppur lieve, si auspica una maggiore sensibilità da parte delle Compagnie di assicurazione in casi come quello citato.

1 commento:

  1. Una vera discriminazione, purtroppo sembra che certe leggi siano fatte a favore delle assicurazioni e a danno degli assicurati. Però una cosa del genere è davvero vergognosa

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