lunedì 25 marzo 2013

Assicurazioni: accesso agli atti


La normativa in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevede il diritto dei contraenti, assicurati e danneggiati di accesso agli atti nei confronti delle Compagnie di assicurazione in relazione ai procedimenti che li riguardano. (Decreto ministeriale n. 191 del 29/10/2008 e “Codice delle Assicurazioni”, art. 149 comma 1). In particolare si può chiedere copia di:
denunce di sinistro dei soggetti coinvolti rapporto di Autorità intervenute sul luogo del sinistro
dichiarazioni testimoniali (con esclusione dei dati anagrafici dei testimoni)
perizie sui danni materiali (autovettura, bicicletta, beni personali, ecc.)
perizie medico legali relative al richiedente
preventivi e fatture riguardanti il veicolo o le cose danneggiate
quietanze di liquidazione



Il diritto di accesso può essere esercitato in relazione a documenti o parti di documenti che contengono notizie o informazioni della parte interessata (il richiedente) mentre rimane esclusa la possibilità di ottenere documenti contenenti informazioni relative a terzi a meno che questi non siano necessari per tutelare interessi giuridici del richiedente.
Il diritto di accesso agli atti si esercita attraverso richiesta scritta (raccomandata A.R.) indirizzata alla Sede legale o Direzione generale della Compagnia di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, quantificazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l’accesso.
Nella richiesta devono essere indicati gli elementi che permettono l’identificazione dell’atto come ad esempio il numero di sinistro e la data dello stesso, la targa dell’autovettura (per la copia di perizia sui danni materiali) oppure il nome del medico fiduciario e la data della visita ( per la copia della valutazione medico legale). Inoltre si deve fare riferimento all’interesse personale e concreto del richiedente al fine di tutelare al meglio i suoi legittimi interessi.
Il richiedente dovrà allegare alla richiesta una copia del proprio documento d’identità o qualora agisca per un altro soggetto (assistito), anche una delega sottoscritta dall’interessato e una copia del documento d’identità di quest’ultimo.
Il diritto può essere esercitato quando siano conclusi i procedimenti di accertamento, valutazione e liquidazione dei danni, ovvero da quando l’avente diritto riceve un’offerta di risarcimento o la comunicazione dei motivi per i quali non si ritiene di fare un’offerta da parte della Compagnia di assicurazione.
Inoltre si può fare richiesta di accesso agli atti anche in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego di offerta:
se sono decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento per danni a cose con modulo di denuncia di sinistro sottoscritto dai conducenti dei veicoli.
se sono decorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento, per danni a cose.
se sono decorsi novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento se nel sinistro sono state causate lesioni personali.
se sono comunque decorsi centoventi giorni dalla data del sinistro.
La Compagnia di assicurazione ha tempo sessanta giorni (dalla data di ricezione della richiesta) per trasmettere copia degli atti.
Nel caso la richiesta di accesso sia incompleta o irregolare, la Compagnia deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza specificando tutti gli elementi mancanti, che il richiedente dovrà provvedere ad integrare (il termine di cui sopra rimane sospeso fino all’invio dell’integrazione richiesta).
Se la Compagnia di assicurazione non dovesse rispondere nei termini previsti, il richiedente potrà inoltrare reclamo all’Isvap che adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti della Compagnia inadempiente.

Diego Meneghetti - Assistudio Mirano

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