venerdì 13 dicembre 2013

Colpo di frusta: i giudici smentiscono le Assicurazioni

Quel colpo di frusta “che non si risarcisce più”: i giudici smentiscono gli assicuratori che, col “nuovo sistema” sono gli unici che lucrano sui risarcimenti.

Già si è detto sulle pagine di Professione Carrozziere dell’ art. 32 commi 3 ter e quater l. 27 2012. Si tratta della normativa sulle “liberalizzazioni” interpretata e applicata dalle imprese assicurative come se “per legge” gli esiti del colpo di frusta fossero diventati “non più risarcibili”.
Ovviamente la “legge” non ha certo fatto scomparire dal novero delle malattie tabellate la distrazione del rachide cervicale o lombare o meglio i suoi postumi permanenti.

E’ altrettanto ovvio e contrario al buon senso ritenere che postumi riscontrati sul danneggiato e accertati in pronto soccorso, da specialisti ortopedici, da medici fisiatri, da consulenti medico legali, in forza di una “legge” ora non possano più “dare luogo a risarcimento” e per di più solo nel caso in cui siano conseguenza di un incidente stradale.
E’ pure pacifico che il danno alla persona o c’è o non c’è e se c’è va risarcito poiché non esiste nel nostro ordinamento giuridico la categoria dei danni non risarcibili come sembra ritenere il sistema assicurativo.

E’ evidente che se si ritenesse che questo è stato l’intento del legislatore, vale a dire introdurre nell’ambito della RC auto una “franchigia” non risarcibile, il primo giudice investito della questione non avrebbe potuto che trarne le ovvie conseguenze rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
In realtà non c’è stato bisogno di arrivare a tanto essendo sufficiente seguire i dettami della corretta criteriologia medico legale per verificare la piena risarcibilità dei danni patiti dai danneggiati da circolazione stradale così come è avvenuto in una delle prime pronunce che ha affrontato il tema della l. 27 2012.

Importante sentenza del giudice di Pace di Torino
La sentenza 8892 del 28 novembre 2012 del Giudice di Pace di Torino.
E’ stata infatti recentemente pubblicata una sentenza, la 8892 del 28 novembre 2012, il cui testo è reperibile sul sito www.unarca.it , nella quale il giudice analizza compiutamente la normativa oggetto dei recenti interventi legislativi “in base ai quali si intende escludere dal risarcimento le conseguenze lesive rappresentate da sintomi soggettivi non scientificamente obbiettivabili”per giungere a ben altre conclusioni .
Il magistrato infatti prende atto che la definizione di danno biologico contenuta nell’ articolo139 del codice assicurazioni “faceva e fa riferimento alla lesione  suscettibile di accertamento medico legale..,,” vale a dire la stessa definizione del la previgente normativa “richiamata nel d.m. 3/7/2003 (Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità)”
Osserva ancora l’estensore subalpino che “suscettibile di accertamento medico legale significa, di fatto, che il danno biologico per poter essere risarcito deve essere obbiettivamente sussistente e la sua esistenza deve potersi rilevare non sulla base di intuizioni o suggestioni, ma, ovviamente, sulla base di una  corretta criteriologia medico legale. Ed allora anche prima del d.l. n. 1/2012 il danno biologico era risarcibile  solo a condizione che fosse riscontrabile una obbiettività medico legale, posto che  per la medicina legale non è certo concepibile l’esistenza di danni presunti od ipotetici.
Con tali premesse le conclusioni non possono che essere nel senso che “Le nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da più parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l’adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere  conformi a criteri rigorosi ed obbiettivi.”
In buona sostanza “il richiamo al riscontro medico legale non fa altro che ribadire il modo di individuazione  del danno biologico che fa comunque riferimento all’accertamento medico legale che viene pur sempre effettuato dal medico visivamente o strumentalmente secondo le nozioni di comune esperienza del professionista da sempre adottate.
Per tali ragioni non appare neanche necessario “modificare i quesiti  sinora  posti in sede istruttoria ai CTU visto che si finirebbe per influire in modo atecnico su degli accertamenti che essi devono effettuare in base a  tecniche di consolidata esperienza medica che non possono certo venir modificate in sede legislativa con semplici specificazioni della definizione del danno biologico già esistente nel compendio legislativo”.
Siamo dunque in presenza di una prima importante sconfessione di ogni favolistica interpretazione della norma, che un effetto peraltro ha certamente provocato: la palese definitiva perdita di credibilità di certa medicina legale “assicurativa” che ha scelto, vuoi per calcolo vuoi per necessità di cedere alle pressioni extratecniche del mondo assicurativo abbandonando ogni scrupolo deontologico.

La normativa e i suoi effetti perversi: la CARD e il “moral hazard” assicurativo.
C’è però un altro interessante aspetto della vicenda, che dovrà essere affrontato quanto prima. E’ noto infatti che a seguito della introduzione del risarcimento diretto, soprattutto in tema di trasportati, il sistema della convenzione tra assicuratori (la c.d.CARD) prevede un sistema di rimborsi tra la compagnia del responsabile e quella che effettivamente anticipa il risarcimento; tale sistema di rimborso è indipendente da quanto effettivamente sborsato ed è regolato su su base forfetaria.
Tale forfait viene infatti stabilito da un misterioso “Comitato Tecnico ministeriale di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 254/2006”, già “attenzionato” da una interminabile indagine dell’Antitrust sul risarcimento diretto, comitato al quale spetta “calcolare e definire i forfait applicabili nella regolazione dei rapporti economici tra imprese per i sinistri”.
Ebbene la struttura di tale forfait è rimasta invariata per tutto il 2012 nonostante le modifiche legislative e, ovviamente, un laconico comunicato ha avvisato che per i sinistri con data di accadimento 2013 “la struttura dei forfait è rimasta invariata rispetto al 2012, non essendo ancora intervenuto un provvedimento di attuazione dell’art. 29 della legge n. 27/2012”.
Il che significa che per ogni colpo di frusta risarcito nel 2013 con solo la temporanea, ad esempio per un trasportato “per i danni d’importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli si applicherà un forfait pari a 2.990 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.”
E infatti si moltiplicano i casi di assicurazioni che financo rifiutandosi pretestuosamente di sottoporre a visita il danneggiato, sulla base della sola documentazione medica, o talvolta senza neanche quella, formulano offerte irrisorie che non coprono nemmeno le spese sostenute, al solo evidente scopo di consentire all’assicuratore di fruire dei benefici del sistema CARD.
Nel caso del trasportato qualora vi sia un terzo responsabile, l’assicuratore che paga a fronte di un minimo esborso, percepisce dunque il pieno rimborso del forfait lucrando la differenza.
In buona sostanza non essendo stato modificato il sistema dei forfait, la riduzione dei risarcimenti per le micro permanenti consente alla compagnia che abbia pagato 500 euro di lucrare la differenza di 2000 euro tra il corrisposto, 500 euro, e il forfait che percepisce dalla mandataria pari a 2499 al netto della franchigia, senza che ciò si ripercuota sul sistema dei risaricmenti corrisposti che, a livello virtuale, rimangono i medesimi con nessun impatto benefico sul preteso obiettivo della riduzione tariffaria.
Anche questa volta dunque alcune imprese si dimostrano degne dei loro peggiori assicurati, nel totale silenzio dei pretesi paladini dei consumatori.
Tratto da Professione Carrozziere
di Massimo Perrini  ( Unarca ) avvocato in Torino

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